Il 30 settembre 2026 resta, salvo un intervento normativo ancora allo stato di annuncio, il termine ultimo per aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) relativo al periodo d'imposta 2026-2027. Per le partite IVA soggette agli Indici Sintetici di Affidabilità, la decisione comporta un impegno che si protrae su due periodi d'imposta consecutivi, e il secondo ciclo del meccanismo introdotto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 non è una semplice riproposizione delle regole già viste nel biennio 2024-2025. Cambiano i tetti all'incremento del reddito concordabile, si allarga la platea dei contribuenti per cui l'adesione può risultare conveniente anche con un punteggio ISA più basso, e resta aperto — a poche settimane dalla scadenza — un nodo procedurale che vale la pena chiarire subito.

Professionista in ufficio mentre consulta documenti fiscali, laptop e calendario con scadenze, immagine che richiama il concordato preventivo biennale 2026-2027 per i professionisti.

Per uno studio legale, un ambulatorio medico, uno studio tecnico o un commercialista con una propria partita IVA, la scadenza non è un dettaglio contabile riservato al consulente fiscale: significa mettere in agenda, già a settembre, un confronto sui numeri dell'attività che normalmente si affronta solo in chiusura d'anno. Chi decide di aderire firma infatti un impegno che riguarda due esercizi consecutivi, non uno solo, e che va sottoscritto prima di conoscere con certezza l'andamento reale del 2026 e del 2027.

Che cos'è il Concordato Preventivo Biennale e cosa cambia nel secondo ciclo

Il CPB consente a professionisti e imprese soggetti agli ISA di concordare in anticipo con l'Agenzia delle Entrate il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP per due periodi d'imposta consecutivi. Chi aderisce ottiene stabilità nella pianificazione fiscale e viene escluso, per la durata dell'accordo e salvo le cause di decadenza previste dalla norma, dagli accertamenti analitico-induttivi legati al reddito concordato. Il primo biennio 2024-2025 aveva convinto soprattutto i contribuenti con un voto ISA elevato, per i quali il vantaggio in termini di certezza superava il rischio di concordare un reddito superiore a quello effettivo. Il biennio 2026-2027, disciplinato dalle modifiche introdotte con il decreto fiscale n. 38/2026 e confermato dalla relativa legge di conversione n. 88 del 22 maggio 2026, interviene proprio su questo equilibrio, con l'obiettivo dichiarato di ridurre la distanza tra reddito dichiarato e proposta dell'Agenzia per i profili meno virtuosi.

La scadenza del 30 settembre e la proroga (per ora) solo annunciata

La modulistica per l'adesione al CPB 2026-2027 è stata approvata dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 27 febbraio, confermando come termine ordinario il 30 settembre 2026, in coincidenza con la generale scadenza di presentazione dei modelli Redditi. Nelle ultime settimane si è parlato, per bocca del viceministro competente, di un possibile spostamento al 31 ottobre, pensato per allineare l'adesione alla trasmissione dei modelli Redditi, IRAP e ISA. Si tratta però, a tutt'oggi, di un'indicazione politica e non di una modifica normativa formalizzata. Fino a un intervento legislativo che la confermi, la scadenza operativa da rispettare resta quella del 30 settembre, ed è su questa data che gli studi professionali stanno organizzando il lavoro delle prossime settimane, riservandosi eventualmente di sfruttare i giorni ulteriori se la proroga dovesse concretizzarsi.

Chi può aderire: requisiti, esclusioni e la platea allargata

Possono accedere al concordato i contribuenti che applicano gli ISA, con ricavi o compensi entro la soglia di 5,1 milioni di euro, elevabile secondo i casi fino a 15 milioni. Restano esclusi i contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre periodi d'imposta precedenti, chi è stato condannato per reati tributari negli ultimi tre anni e chi ha debiti tributari non rateizzati superiori a 5.000 euro. Sono esclusi anche i contribuenti in regime forfettario, per i quali l'Agenzia delle Entrate gestisce un percorso di concordato separato, con requisiti e modulistica propri. Rispetto al primo biennio, la vera novità riguarda proprio la platea dei soggetti ISA: mentre nel 2024-2025 il concordato interessava quasi esclusivamente i profili con punteggio pari o superiore a 8, oggi può risultare vantaggioso — a determinate condizioni — anche per chi ha punteggi più bassi, grazie ai nuovi tetti descritti di seguito.

I nuovi tetti all'incremento del reddito concordato

Il decreto fiscale n. 38/2026 ha introdotto una graduazione più fine dei limiti di incremento del reddito proposto dall'Agenzia rispetto a quello dichiarato, calibrata sul punteggio ISA ottenuto dal contribuente:

  • punteggio ISA pari a 10: incremento massimo consentito del 10%;
  • punteggio ISA tra 9 e 10: incremento massimo del 15%;
  • punteggio ISA tra 8 e 9: incremento massimo del 25%;
  • punteggio ISA tra 6 e 8: incremento massimo del 30%, soglia introdotta ex novo per il biennio 2026-2027;
  • punteggio ISA tra 1 e 6: incremento massimo del 35%, anch'essa soglia di nuova introduzione.

Le ultime due fasce non esistevano nella disciplina del primo biennio: la loro introduzione è il modo con cui il legislatore ha provato a rendere il concordato interessante anche per i contribuenti con un'affidabilità fiscale più contenuta, per i quali in precedenza lo scarto tra reddito dichiarato e reddito proposto risultava spesso troppo ampio per giustificare l'adesione.

Vantaggi, rischi e perché la scelta va valutata con il proprio commercialista

L'adesione al concordato offre certezza sull'importo massimo di imposte dovute per due anni e mette al riparo, salvo le cause di decadenza previste dalla norma, da controlli ordinari sul reddito concordato. Comporta però anche l'impegno a versare le imposte sul reddito concordato pure in un'annualità in cui il reddito effettivo dovesse risultare inferiore, fatte salve le circostanze eccezionali previste per la riduzione del reddito concordatario, come cali significativi di fatturato documentabili. La convenienza dell'adesione dipende quindi da una proiezione realistica dell'andamento dell'attività nei due anni successivi: un esercizio che richiede dati concreti — margini, stagionalità, commesse già acquisite — più che sensazioni, e che nella generalità dei casi va condotto insieme al proprio consulente fiscale, l'unico in grado di calcolare l'impatto specifico sulla singola partita IVA, che si tratti di uno studio legale, di un ambulatorio medico o di uno studio tecnico. Vale inoltre la pena ricordare che il concordato decade automaticamente al verificarsi di determinate condizioni, tra cui la modifica sostanziale dell'attività esercitata, l'adesione a un regime fiscale incompatibile o l'emersione di violazioni fiscali di importo rilevante nel periodo concordatario: chi aderisce, insomma, non blocca solo un numero, ma si impegna a mantenere condizioni operative sostanzialmente stabili per due anni.

La checklist prima del 30 settembre

Per chi sta ancora valutando l'adesione, i punti da verificare nelle prossime settimane sono essenzialmente questi:

  • controllare il proprio punteggio ISA relativo al periodo d'imposta 2025;
  • verificare l'assenza di debiti tributari non rateizzati superiori a 5.000 euro e di omissioni dichiarative nei tre anni precedenti;
  • calcolare, con l'aiuto del proprio commercialista, l'incremento massimo applicabile in base alla fascia ISA di appartenenza;
  • valutare le prospettive di reddito per il 2026 e il 2027 prima di sottoscrivere un impegno che vincola due periodi d'imposta consecutivi;
  • monitorare le comunicazioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate nelle prossime settimane, nel caso in cui la proroga al 31 ottobre venga effettivamente formalizzata.

Il tema si inserisce in un più ampio confronto sul modo in cui la trasformazione digitale sta cambiando gli strumenti a disposizione degli studi professionali, questione già approfondita nell'articolo dedicato agli strumenti digitali per i professionisti. Le altre novità che riguardano il mondo delle professioni sono raccolte nella sezione Attività professionali di WorldWeb.

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