Uno studio di ingegneria che a ottobre accoglie un nuovo praticante, un geometra che rinnova la polizza di responsabilità civile, un'impresa che affida la consulenza sul personale a un consulente del lavoro: tre situazioni ordinarie che nei prossimi anni potrebbero seguire regole diverse da quelle attuali. Il motivo è il disegno di legge delega per la riforma degli ordinamenti professionali, che il Senato ha approvato il 3 agosto 2026 con 81 voti favorevoli, nessun contrario e 50 astensioni, e che ora è all'esame della Camera.

riforma ordinamenti professionali

Il testo interessa quindici professioni ordinistiche e tocca aspetti molto concreti: accesso, compensi, tirocinio, formazione continua, società tra professionisti. Proprio perché si tratta di una delega, però, è facile sovrastimarne gli effetti immediati. Conviene quindi separare con precisione ciò che il Parlamento ha già fissato da ciò che dovrà ancora essere scritto.

A che punto è il percorso parlamentare

Il provvedimento, presentato dal Governo come collegato alla manovra di finanza pubblica, è stato esaminato al Senato come A.S. 1663. Dopo il voto dell'Aula è passato alla Camera, dove risulta assegnato alla Commissione Giustizia in sede referente, con l'esame avviato a metà settembre 2026. L'iter aggiornato è consultabile sulla scheda del disegno di legge sul sito del Senato.

Una legge delega non modifica direttamente gli ordinamenti: definisce principi e criteri direttivi che il Governo dovrà tradurre in decreti legislativi. Secondo il testo approvato dal Senato, una volta entrata in vigore la legge l'Esecutivo avrà ventiquattro mesi per adottarli, come ricostruito anche da Fiscal Focus. Il voto del Senato, quindi, non cambia oggi alcuna regola operativa per i professionisti e per i loro clienti.

C'è anche un tema di calendario. Diversi osservatori, tra cui la testata LavoriPubblici e il sindacato Inarsind, hanno fatto notare che, con un'approvazione definitiva a fine 2026, la scadenza della delega cadrebbe oltre la fine naturale della legislatura. È plausibile che il Governo parta dagli ordinamenti su cui il confronto con le categorie è più avanzato, ma non è scontato che tutti i decreti vedano la luce nei tempi previsti.

Quali professioni sono coinvolte (e quali no)

La delega riguarda agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, consulenti del lavoro, consulenti in proprietà industriale, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, periti agrari, periti industriali, spedizionieri doganali e tecnologi alimentari.

Restano fuori avvocati, notai, dottori commercialisti ed esperti contabili e le professioni sanitarie, per i quali sono in corso percorsi di riforma distinti. È un dettaglio da tenere presente quando si leggono sintesi giornalistiche generiche: le novità descritte di seguito non si applicano, per ora, al proprio avvocato o al proprio commercialista.

L'ultima revisione organica del settore risale al D.P.R. 137/2012. Da allora competenze e attività riservate si sono stratificate, e uno degli obiettivi dichiarati della riforma è proprio rimettere ordine in questa sovrapposizione.

Le novità che toccano la pratica professionale

Competenze, consulenza e uso del titolo

I decreti dovranno definire le attività riservate a ciascuna professione. Durante l'esame in Commissione al Senato è stata aggiunta una precisazione rilevante: agli iscritti agli albi viene riconosciuta anche l'attività di consulenza nelle materie di propria competenza, mentre l'eventuale esclusiva sarà stabilita dai decreti attuativi. Allo stesso tempo, il testo chiarisce che le attività non espressamente riservate dalla legge restano liberamente esercitabili: un chiarimento sollecitato da Confcommercio Professioni per non limitare l'attività di chi esercita professioni non coperte da riserve di legge. La delega prevede inoltre di circoscrivere l'uso del titolo professionale agli iscritti all'albo.

Compenso ed equo compenso

La pattuizione del compenso resta libera, ma dovrà essere proporzionata a quantità, qualità e caratteristiche della prestazione, nel rispetto dei principi della legge sull'equo compenso (legge 49/2023). È previsto anche l'aggiornamento dei parametri usati nelle liquidazioni giudiziali. Per chi acquista servizi professionali, il messaggio è che i preventivi molto al di sotto dei parametri potrebbero diventare più difficili da sostenere nei rapporti con i clienti che ricadono nell'ambito dell'equo compenso.

Tirocinio e accesso

Per il praticante sarà sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio ospitante. Un'indennità o un compenso, commisurato all'apporto effettivo, potrà essere riconosciuto tramite un contratto specifico, con l'esclusione dei tirocini svolti presso enti pubblici. Non si tratta, quindi, di un obbligo generalizzato di tirocinio retribuito, come talvolta è stato semplificato: il rimborso delle spese diventa la regola, il compenso resta un'opzione contrattuale.

Formazione continua e specializzazioni

La formazione continua obbligatoria dovrà comprendere una quota dedicata agli strumenti digitali e all'intelligenza artificiale, come riportato da Altalex nella sintesi del testo approvato. Chi segue l'evoluzione del lavoro professionale trova qui un collegamento diretto con i cambiamenti descritti nell'approfondimento su come l'intelligenza artificiale sta ridisegnando le professioni. La delega introduce anche la disciplina delle specializzazioni, con corsi organizzati dai consigli nazionali e dagli ordini territoriali, eventualmente in convenzione con le università.

Società tra professionisti

Per le STP il testo richiede che i soci iscritti agli albi detengano almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto. È una delle modifiche più corpose introdotte in Commissione e riguarda direttamente gli studi che hanno aperto il capitale a soci non professionisti o che stanno valutando di farlo.

Tutele personali e responsabilità

La delega chiede di introdurre meccanismi a protezione del professionista che, per infortunio, ricovero, grave patologia o maternità, non riesca a rispettare scadenze fiscali, tributarie o previdenziali. Fissa inoltre in cinque anni il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, per le controversie non già regolate dalla legge sull'equo compenso, e interviene sulla disciplina dell'assicurazione per la responsabilità civile.

Cosa è già definito e cosa resta ai decreti

Per orientarsi, può essere utile leggere la riforma su due livelli distinti.

Già fissato nel testo della delegaRimesso ai decreti legislativi
Elenco delle 15 professioni interessate Perimetro puntuale delle attività riservate per ciascuna professione
Riconoscimento della consulenza nelle materie di competenza Eventuale esclusiva sulla consulenza
Principio di compenso proporzionato ed equo Nuovi parametri per le liquidazioni
Rimborso spese sempre dovuto al tirocinante Modalità dei contratti con indennità o compenso
Quota di formazione su digitale e IA Entità della quota e modalità di erogazione
Soglia dei due terzi per i soci professionisti nelle STP Regime transitorio per le società già costituite
Nessun nuovo onere per la finanza pubblica Tempi effettivi di adozione, ordinamento per ordinamento

Anche il testo già approvato potrebbe ancora cambiare: se la Camera introducesse modifiche, il disegno di legge tornerebbe al Senato per una nuova lettura. Per le situazioni concrete, come la revisione di un accordo con un praticante o la struttura di una società tra professionisti, il riferimento resta il proprio ordine o collegio territoriale, che segue da vicino il confronto con il Ministero competente.

Nei prossimi mesi i passaggi da seguire saranno due: il voto finale della Camera, che darà la versione definitiva dei principi, e la pubblicazione dei primi schemi di decreto, dove si capirà quanto la riforma incida davvero sul lavoro quotidiano di ciascuna categoria. Gli sviluppi normativi e fiscali che riguardano gli studi e i loro clienti sono raccolti nella sezione dedicata alle attività professionali.

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