Nel 2025 l'INAIL ha ricevuto circa 600mila denunce di infortunio, l'1,2% in più rispetto all'anno precedente, mentre i casi mortali denunciati sono scesi a 1.198, con un calo del 3,3%. I numeri, illustrati il 22 settembre 2026 con la Relazione annuale presentata alla Camera dei deputati, arrivano pochi mesi dopo un passaggio che ha cambiato in modo concreto il mercato della formazione obbligatoria: a maggio 2026 si è chiuso il periodo transitorio del nuovo Accordo Stato-Regioni, e da allora ogni corso avviato deve rispettare regole più stringenti su chi lo eroga, come lo eroga e come ne documenta i risultati.

Per un'impresa che acquista corsi sulla sicurezza da un ente esterno la conseguenza è pratica. Un preventivo conveniente o un catalogo ampio non bastano più a orientare la scelta, perché un attestato rilasciato fuori dalle nuove regole rischia di non reggere in caso di ispezione. Conviene quindi sapere cosa chiedere al fornitore prima di firmare.
Che cosa è cambiato con la fine del transitorio
L'Accordo n. 59/CSR del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, ha riunito in un unico testo i precedenti accordi del 2011 e del 2012 su lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP e addetti alle attrezzature. Per dodici mesi è stato possibile avviare corsi secondo le vecchie regole; quella finestra si è chiusa a maggio 2026. Sulla data esatta resta un margine di discussione: le FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro il 27 marzo 2026 indicano come riferimento il 19 maggio, giorno della pubblicazione sul sito ministeriale, mentre diversi commentatori, tra cui la testata specializzata PuntoSicuro, ricordano che il testo stesso lega l'entrata in vigore alla pubblicazione in Gazzetta, cioè al 24 maggio.
Al di là della disputa, il punto operativo è chiaro: un corso cominciato in estate o in autunno 2026 deve essere conforme al nuovo impianto. Il testo dell'Accordo e le FAQ interpretative sono raccolti nella pagina dedicata del Ministero del Lavoro, il riferimento da consultare in caso di dubbio.
Chi può erogare i corsi, e in quale territorio
L'Accordo distingue tre famiglie di soggetti formatori: quelli istituzionali, come ministeri, università, INAIL, ordini e collegi professionali; quelli accreditati presso le Regioni; una terza categoria che comprende organismi paritetici, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e fondi interprofessionali. Agli enti accreditati è richiesta un'esperienza almeno triennale e documentata nella formazione su salute e sicurezza, salvo che per i corsi rivolti a lavoratori, preposti e dirigenti, per i quali è sufficiente l'accreditamento regionale. I docenti, a loro volta, devono rispondere ai requisiti del decreto interministeriale del 6 marzo 2013.
Un chiarimento delle FAQ ministeriali pesa in particolare sulle imprese con più sedi. L'accreditamento produce effetti solo nella Regione che lo ha rilasciato: un ente accreditato in Lombardia non può, sulla base dello stesso titolo, erogare corsi in Campania. Gli attestati conformi all'Accordo restano invece validi su tutto il territorio nazionale. Chi organizza la formazione per filiali in regioni diverse deve quindi verificare l'accreditamento del fornitore territorio per territorio, e non solo nella regione della sede legale.
Il quadro, peraltro, non è ancora definitivo. Il decreto-legge 159/2025, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha affidato a un nuovo accordo in Conferenza Stato-Regioni la definizione di criteri e requisiti di accreditamento uniformi, legati alla competenza e all'esperienza certificate, all'organizzazione e alle risorse degli enti. Anche i soggetti già accreditati dovranno dimostrare di possederli per vedersi confermare l'accreditamento: un elemento da tenere presente quando si sottoscrivono contratti di fornitura pluriennali.
Aula, videoconferenza ed e-learning
La modalità di erogazione è il punto su cui le offerte commerciali tendono a essere meno precise. Secondo le FAQ del Ministero, la videoconferenza sincrona equivale alla presenza solo per la parte teorica; i moduli pratici vanno svolti in aula, e alcuni percorsi ad alto contenuto operativo, come quelli per le attrezzature che richiedono abilitazione e per gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento, devono svolgersi interamente in presenza, aggiornamenti compresi. Per i preposti l'e-learning è escluso, sia nel corso base sia nell'aggiornamento.
Nei percorsi a distanza è obbligatoria la presenza di un tutor, che non può coincidere con il docente; nei corsi in aula è raccomandata quando i partecipanti superano i dieci. La frequenza minima richiesta è pari al 90% delle ore previste. Un fornitore che propone in modalità asincrona un corso che non lo consente sta vendendo, di fatto, un attestato contestabile.
Dopo il corso: verifica, efficacia e tracciabilità
Una delle novità più rilevanti riguarda ciò che accade a corso concluso. La verifica finale dell'apprendimento è sempre obbligatoria, anche quando le tabelle dell'Accordo non ne specificano la forma, e deve essere tracciata con verbale e archiviazione degli esiti. A questo si aggiunge l'obbligo, per il datore di lavoro, di monitorare l'efficacia della formazione durante l'attività lavorativa: nelle aziende tenute alla riunione periodica la verifica rientra in quella sede, nelle altre va condotta con gli strumenti e gli indicatori previsti dall'Accordo.
In pratica, l'attestato smette di essere il punto d'arrivo e diventa uno dei documenti con cui l'impresa deve poter dimostrare che la formazione ha prodotto effetti. Nella stessa direzione va il decreto-legge 159/2025, che prevede la registrazione delle competenze in materia di sicurezza nel fascicolo elettronico del lavoratore, integrato con la piattaforma SIISL, e chiama gli organi di vigilanza a tenerne conto nei controlli.
Per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la legge di conversione ha inoltre fissato in trenta giorni dall'inizio del rapporto il termine massimo per completare formazione e addestramento. Per settori a forte stagionalità significa concordare con il fornitore calendari di inserimento rapidi, piuttosto che sessioni a cadenza fissa.
Il corso per il datore di lavoro e le prossime scadenze
L'Accordo ha introdotto per la prima volta un percorso obbligatorio per il datore di lavoro, anche quando non svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione: un corso di 16 ore, erogabile in presenza, in videoconferenza o in e-learning, da completare entro maggio 2027. Ne sono esonerati i datori che hanno già frequentato la formazione per dirigenti prevista dall'accordo del 2011. Per molte piccole imprese è la scadenza più vicina, ed è prevedibile che la domanda si concentri nei mesi finali: anticipare la pianificazione permette di scegliere il fornitore con calma invece di accettare l'unica data rimasta disponibile.
Chi ha già una formazione pregressa deve fare attenzione anche ai crediti. Le FAQ precisano che un titolo abilitante non aggiornato per oltre dieci anni decade e va ripetuto per intero, mentre entro quel limite può essere recuperato con un aggiornamento, anche tardivo. Per i casi specifici, come esoneri o riconoscimento di corsi già svolti, il confronto con il consulente o con l'RSPP aziendale resta il passaggio più sicuro.
La formazione è solo una parte della gestione del rischio in azienda, che riguarda anche gli ambienti in cui si lavora: su questo fronte offre spunti complementari l'analisi su sanificazione e rischi invisibili negli ambienti di lavoro.
Una checklist per valutare l'offerta
Prima di affidare i corsi a un ente esterno, sono queste le verifiche che conviene chiedere per iscritto:
- l'ente rientra in una delle categorie di soggetti formatori previste dall'Accordo ed è accreditato nella Regione in cui si svolge il corso?
- per i corsi diversi da quelli per lavoratori, preposti e dirigenti, può documentare almeno tre anni di esperienza nella formazione sulla sicurezza?
- i docenti possiedono i requisiti del decreto del 6 marzo 2013 e, per le parti pratiche, l'esperienza professionale richiesta?
- la modalità proposta, che sia aula, videoconferenza o e-learning, è ammessa per quel corso e per ciascun modulo?
- nei percorsi a distanza è previsto un tutor, e c'è un sistema di rilevazione delle presenze che dimostri il 90% di frequenza?
- come viene svolta e archiviata la verifica finale, e quali strumenti mette a disposizione l'ente per la verifica di efficacia in azienda?
- l'attestato riporta tutti i contenuti minimi indicati dall'Accordo?
Altri approfondimenti dedicati ai servizi per le imprese sono raccolti nella sezione Aziende di servizi del portale.



