Per l'impresa che non sottoscrive la polizza contro le catastrofi naturali non è prevista una sanzione pecuniaria. È un'affermazione corretta, e proprio per questo molte aziende hanno trattato l'obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 come un adempimento da rinviare. Dal 1° gennaio 2026, però, la questione si è spostata su un terreno più concreto: la polizza è diventata uno dei requisiti verificati quando un'impresa chiede contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche.
Il punto, a questo stadio, non è più soltanto avere un contratto, ma averne uno che regga sia al controllo formale sia, soprattutto, a un eventuale sinistro.

Dall'obbligo alla condizione per accedere agli incentivi
L'obbligo nasce dall'articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge 213/2023 e riguarda le imprese iscritte al Registro delle imprese, con l'esclusione delle imprese agricole. Devono essere assicurati terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali utilizzati nell'attività, anche se non di proprietà, contro i danni da sisma, alluvione, frana, inondazione ed esondazione.
Le scadenze sono state scaglionate in base alla dimensione aziendale. Il decreto-legge 39/2025 ha fissato il termine al 1° ottobre 2025 per le medie imprese e al 31 dicembre 2025 per le piccole e le micro, mentre per le grandi imprese l'obbligo decorreva già dalla primavera 2025. Il successivo decreto Milleproroghe ha concesso tempo fino al 31 marzo 2026 solo alle micro e piccole imprese della ristorazione, del turistico-ricettivo, della pesca e dell'acquacoltura. Oggi, quindi, tutte le categorie sono a regime.
Il passaggio decisivo è arrivato con il Codice degli incentivi, il decreto legislativo 184/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026. Come spiega la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna nelle indicazioni rivolte alle imprese, l'assenza della polizza comporta l'esclusione dalla procedura di assegnazione dei fondi, compresi quelli stanziati dopo eventi calamitosi. La stessa Camera precisa un aspetto che merita attenzione: la verifica riguarda la sussistenza formale della copertura, non la congruità dei massimali, il perimetro delle garanzie o le esclusioni, che restano una responsabilità dell'impresa e dell'assicuratore.
Quante imprese si sono assicurate finora
I numeri dicono che il mercato si sta muovendo, ma lentamente. Secondo i dati diffusi dall'IVASS ad agosto 2026 e riferiti alla fine di aprile, le imprese non agricole con una polizza catastrofale sono il 16% dei circa 4,3 milioni censiti, contro il 13% di gennaio. Le polizze attive sono circa 683 mila, in aumento del 14,5% rispetto alle 596 mila di inizio anno; nello stesso periodo il valore complessivamente assicurato è cresciuto di circa il 30% e i premi del 27,9%. Le compagnie che offrono la copertura sono 45, di cui 33 vigilate direttamente dall'IVASS e 12 estere operanti in Italia.
Il divario tra imprese obbligate e imprese assicurate resta quindi ampio. Per chi rientra in quell'84% scoperto, la prima occasione in cui il problema si presenta è spesso proprio la domanda per un bando, quando i tempi per confrontare più offerte sono stretti.
Cosa ha trovato l'IVASS nei contratti
A giugno 2026 l'autorità di vigilanza ha pubblicato il secondo report sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali, che ha esaminato 41 prodotti standard di 38 compagnie, quelli pensati per micro e piccole e medie imprese. Ne emerge un quadro in cui due contratti che rispondono allo stesso obbligo possono offrire tutele molto diverse. Tra gli elementi rilevati:
- oltre metà delle polizze esclude i fabbricati in costruzione e il 41% quelli in ristrutturazione o ampliamento, mentre il 27% richiede specifiche caratteristiche costruttive;
- il 18% delle compagnie applica un periodo di carenza, cioè un intervallo dopo la firma in cui la copertura non opera, generalmente tra 7 e 15 giorni;
- dieci polizze applicano lo scoperto nella misura massima consentita del 15%, solo tre lasciano scegliere tra 5, 10 e 15%, e alcune non indicano i limiti di indennizzo, rinviandoli alla stipula;
- le esclusioni sono spesso distribuite in più clausole invece che raccolte in un'unica sezione: dodici polizze escludono, per esempio, i danni da perdita di dati e programmi;
- oltre metà delle polizze esclude le merci collocate sotto una certa altezza dal suolo in caso di alluvione o inondazione.
Il report segnala anche aspetti favorevoli: 19 compagnie prevedono un anticipo sull'indennizzo, di norma fino al 50%, e alcune riconoscono sconti a chi installa sistemi di prevenzione come barriere antiallagamento o impianti di aspirazione delle acque.
Somma assicurata e beni esclusi: dove si concentrano i rischi
Il rilievo con le conseguenze più pesanti riguarda il valore dei beni. In diversi contratti la somma assicurata viene indicata dall'impresa, mentre la compagnia ne verifica la congruità solo al momento del sinistro. Se il valore dichiarato è inferiore a quello reale, l'indennizzo può risultare ridotto in proporzione: un capannone sottostimato per contenere il premio rischia di trasformarsi in un risarcimento parziale proprio quando serve. Per questo l'IVASS raccomanda alle compagnie di verificare la somma assicurata già in fase di sottoscrizione; nel frattempo, per l'impresa, il riferimento più solido resta una stima aggiornata del valore di ricostruzione o rimpiazzo, non il valore contabile.
Il secondo punto riguarda ciò che la copertura obbligatoria non comprende. Merci, arredi, apparecchiature elettroniche, veicoli e impianti fotovoltaici restano fuori dal perimetro minimo, così come il fermo dell'attività. Per un negozio con un magazzino al piano terra o per uno studio che lavora soprattutto con strumenti informatici, la parte di patrimonio più esposta può essere proprio quella esclusa. Le garanzie opzionali esistono, ma vanno richieste e valutate esplicitamente. Anche i rischi informatici seguono logiche proprie: chi sta valutando questo fronte trova un quadro dei servizi disponibili nell'approfondimento su cybersecurity per le PMI tra voucher e outsourcing.
Prezzi: il confronto con i dati IVASS
Dal 2025 l'IVASS pubblica una rilevazione periodica dei prezzi effettivi delle polizze catastrofali, con i premi pagati suddivisi per provincia e per fascia di valore assicurato. La rilevazione al 30 aprile 2026 mostra differenze territoriali marcate: per beni assicurati tra 100 mila e 250 mila euro, il premio annuo pagato dalla fascia centrale delle imprese va indicativamente da 63 a 150 euro a Milano, da 96 a 241 euro a Roma e da 101 a 295 euro a Napoli.
L'autorità precisa che si tratta di dati informativi e non di preventivi: all'interno della stessa provincia i premi variano in base all'ubicazione esatta, alle clausole, agli scoperti e alle esclusioni. Usati con questa cautela, però, permettono di capire se un'offerta si colloca nella media o se un prezzo particolarmente basso nasconde una copertura più ristretta.
Un premio basso, in questo mercato, va sempre letto insieme alle condizioni che lo rendono possibile. Il lavoro di un intermediario assicurativo, in questa fase, consiste proprio nel mettere a confronto contratti diversi a parità di beni e di rischi coperti, non solo a parità di prezzo.
Prima della prossima scadenza di un bando o del rinnovo annuale, conviene quindi aprire la rilevazione IVASS per la propria provincia e la propria fascia di valore, tenendola accanto al contratto in essere: è il modo più rapido per capire se somma assicurata, scoperto ed esclusioni sono coerenti con quanto si paga. Altri approfondimenti sui servizi a supporto delle imprese sono disponibili nella sezione Aziende di servizi del portale.



