Per chi esercita una libera professione e si avvicina ai sessantacinque anni, la questione di chi proseguirà l'attività si presenta quasi sempre in forma molto concreta: un collaboratore che da anni segue una parte dei clienti e chiede di entrare come socio, un figlio iscritto allo stesso albo, un collega con una struttura più ampia interessato al portafoglio dello studio. Fino a poco tempo fa ciascuna di queste soluzioni portava con sé un costo fiscale che, da solo, bastava a rinviare ogni decisione. La revisione del reddito di lavoro autonomo entrata in vigore alla fine del 2024 ha cambiato il quadro, e le correzioni e i chiarimenti arrivati in seguito hanno reso più leggibili le strade disponibili.

Un ricambio generazionale che si è fermato
Il tema non riguarda pochi casi isolati. L'Osservatorio delle libere professioni, la fondazione promossa da Confprofessioni, ha pubblicato a luglio 2026 lo studio Generazioni a confronto tra demografia e redditi, che descrive un comparto sensibilmente più anziano del resto del mercato del lavoro. Nel 2025 i liberi professionisti sotto i 35 anni sono circa il 16% del totale, contro il 24% registrato tra i lavoratori dipendenti, mentre la fascia tra i 55 e i 64 anni pesa per il 24%. L'età mediana ha raggiunto i 50 anni tra gli uomini e i 46 tra le donne, e tra i professionisti uomini il 39% ha superato i 54 anni.
Lo stesso studio documenta un ribaltamento anche sul fronte dei redditi. Alla fine degli anni Ottanta i giovani lavoratori indipendenti guadagnavano circa il 20% in più dei 55-64enni; nel 2022 lo scarto è diventato negativo, pari al 16%. Il risultato è un comparto in cui una parte consistente degli studi dovrà affrontare un cambio di titolarità nei prossimi anni, mentre chi potrebbe subentrare dispone spesso di risorse limitate per rilevare l'attività in un'unica soluzione.
Per questo le formule graduali, come l'ingresso in società, l'aggregazione tra studi o il trasferimento all'interno della famiglia, sono tornate al centro dell'attenzione, in parallelo con il percorso di riforma degli ordinamenti professionali avviato in Parlamento. Sul piano fiscale, però, il cambiamento più concreto è già operativo.
La neutralità fiscale introdotta dall'articolo 177-bis del TUIR
Il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, attuativo della delega fiscale e in vigore dal 31 dicembre 2024, ha inserito nel Testo unico delle imposte sui redditi l'articolo 177-bis, dedicato alle operazioni straordinarie che riguardano le attività professionali. Il principio è lo stesso già previsto per le imprese: lo studio, inteso come complesso unitario di beni materiali e immateriali (clientela compresa) e di passività organizzato per l'esercizio della professione, può essere trasferito senza che l'operazione faccia emergere plusvalenze tassabili. Chi riceve lo studio subentra nei valori fiscali di chi lo trasferisce, in una logica di continuità.
Le operazioni coperte dalla norma sono:
- il conferimento dello studio, individuale o associato, in una società tra professionisti (STP) o in un'altra società per l'esercizio di professioni regolamentate nel sistema ordinistico;
- l'apporto dello studio in un'associazione professionale o in una società semplice costituita per l'esercizio in forma associata della professione;
- le trasformazioni, fusioni e scissioni tra STP, associazioni professionali e società semplici professionali, anche quando comportano il passaggio dal reddito di lavoro autonomo al reddito d'impresa;
- il trasferimento per causa di morte o per donazione dello studio svolto in forma individuale.
Prima della riforma, nella prassi dell'Agenzia delle Entrate il conferimento di uno studio in una STP veniva generalmente trattato come un'operazione realizzativa, con il rischio di vedere tassato il valore della clientela al momento dell'aggregazione. Confprofessioni, nell'audizione parlamentare sullo schema di decreto dell'ottobre 2024, indicava proprio questo trattamento come un disincentivo alle aggregazioni, in un sistema professionale caratterizzato da studi di dimensioni ridotte.
Per il passaggio in famiglia la disposizione più rilevante è quella sui trasferimenti gratuiti e mortis causa: il professionista può donare lo studio a un figlio che esercita la stessa professione senza che l'atto generi una plusvalenza imponibile. La norma prevede inoltre che la neutralità si applichi anche quando gli eredi proseguono temporaneamente l'attività in forma associata e, sciolta l'associazione entro cinque anni dall'apertura della successione, lo studio resta a uno solo di loro. Il regime è però costruito sull'ipotesi che chi riceve lo studio continui a esercitare: il caso dell'erede o del donatario che decide di cederlo a terzi non è disciplinato in modo specifico, e su questo punto la stampa specializzata, ad esempio Euroconference News, ha segnalato incertezze che conviene considerare prima della donazione, non dopo.
Cedere la clientela o cedere una quota
La neutralità riguarda le riorganizzazioni e i trasferimenti gratuiti, non le vendite. Quando lo studio, o una sua parte, viene ceduto a titolo oneroso entrano in gioco le regole sulla tassazione del corrispettivo, che dopo la riforma distinguono due situazioni.
Il professionista che cede direttamente la propria clientela, o altri elementi immateriali legati all'attività, percepisce un corrispettivo che resta nel perimetro del lavoro autonomo. Se l'incasso si chiude nello stesso periodo d'imposta, anche in più rate, l'articolo 17 del TUIR consente la tassazione separata; se invece il pagamento si distribuisce su più anni, le somme concorrono al reddito ordinario e scontano l'IRPEF progressiva.
Diverso è il caso di chi cede la propria quota in un'associazione professionale o in una STP. Il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, ha chiarito che queste plusvalenze sono redditi diversi, soggetti all'imposta sostitutiva del 26%, chiudendo i dubbi interpretativi emersi nei primi mesi di applicazione della riforma. Lo stesso decreto ha aggiunto all'articolo 177-bis il comma 4-bis, secondo cui le operazioni straordinarie previste dalla norma e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non rilevano ai fini della disciplina sull'abuso del diritto.
Ne deriva un percorso oggi praticabile anche per il passaggio a un successore esterno allo studio: conferire l'attività in una STP in neutralità fiscale e cedere poi le quote, anche in modo graduale, al nuovo socio, con tassazione al 26% sulla plusvalenza. La scelta va valutata anche dal lato di chi acquista, perché rilevare una partecipazione non produce gli stessi effetti fiscali dell'acquisto diretto della clientela, e richiede di verificare i requisiti delle STP fissati dalla legge 183/2011, a partire dalla maggioranza di due terzi nelle decisioni dei soci che deve restare in capo ai professionisti, oltre alle regole deontologiche del singolo ordine.
La rivalutazione delle quote entro il 30 novembre
Per gli studi associati c'è anche una scadenza ravvicinata. Poiché le quote di associazione professionale producono redditi diversi, i soci possono rideterminarne il costo fiscale con la procedura dell'articolo 5 della legge 448/2001, resa strutturale dalla legge di bilancio 2025: per le partecipazioni possedute al 1° gennaio servono una perizia giurata di stima, redatta da un dottore commercialista o da un revisore legale, e il versamento di un'imposta sostitutiva entro il 30 novembre dello stesso anno. Dal 2026 l'aliquota per le partecipazioni è salita dal 18% al 21% per effetto della legge di bilancio 2026; si calcola sull'intero valore di perizia ed è rateizzabile fino a tre rate annuali, con interessi del 3% sulle rate successive alla prima.
Con la risposta a interpello n. 123 del 15 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate ha confermato questa possibilità nel caso di un'associazione di undici commercialisti che aveva deliberato la trasformazione in STP a responsabilità limitata. Secondo l'Agenzia, i soci possono rivalutare le quote con riferimento al 1° gennaio 2026 e il costo così rideterminato si trasferisce, senza interruzioni, sulle partecipazioni nella società risultante dalla trasformazione.
La convenienza dipende dal rapporto tra il costo fiscale originario della quota e il prezzo atteso da un'eventuale cessione, perché l'imposta sostitutiva colpisce l'intero valore stimato mentre il 26% si applica solo alla plusvalenza. Per chi sta già pianificando l'ingresso di un nuovo socio o la propria uscita dallo studio, la finestra del 30 novembre 2026 è un passaggio da esaminare per tempo con il proprio commercialista.
In sintesi, prima di avviare il passaggio dello studio conviene avere chiari questi punti:
- conferimento in STP, apporto in un'associazione e trasformazioni tra forme associative sono fiscalmente neutrali dal 31 dicembre 2024;
- la donazione o la successione dello studio individuale non genera plusvalenze, ma il regime presuppone che l'attività prosegua;
- la cessione diretta della clientela segue le regole del lavoro autonomo, con tassazione separata solo se l'incasso si chiude in un unico periodo d'imposta;
- la cessione di quote in associazioni professionali e STP è tassata al 26% come reddito diverso;
- la rivalutazione delle quote possedute al 1° gennaio 2026 va perfezionata entro il 30 novembre 2026, con imposta sostitutiva del 21%.
Ogni situazione ha variabili proprie, dalle regole dell'ordine di appartenenza alla composizione della clientela, e la soluzione più adatta va definita caso per caso con un professionista prima di avviare qualunque operazione. Gli altri contenuti su normativa, fisco e organizzazione degli studi sono raccolti nella sezione Attività professionali di WorldWeb.



